Graduatorie
Iscrizione alle graduatorie - Articolo 12
Il riconoscimento del titolo tramite articolo 12 (art. 12 Legge 29/2006) significa la certificazione dell'equivalenza del titolo acquisito all'estero per l'iscrizione in una graduatoria specifica e per uno specifico profilo professionale pubblico. Una volta trovato un profilo delle quali qualifiche si è in possesso (titolo di studio) ci si può iscrivere nella rispettiva graduatoria, con riserva. Contemporaneamente bisogna presentare domanda di valutazione del titolo presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) a Roma. I passi da seguire sono simili alla procedura dell'art. 38.
Con l'iscrizione alla graduatoria si fa domanda per accedere a un posto di lavoro con contratto determinato all'interno dell'amministrazione pubblica. Il giudizio equivalenza in base all´articolo 12 permette di usare il titolo accademico acquisito all'estero per l´iscrizione in una graduatoria ma non significa l'assegnazione di un titolo di studio italiano.
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